Art. 2.
(Affidamento dell'insegnamento dell'educazione di genere).

      1. Le tematiche inerenti all'educazione di genere non costituiscono materia curriculare a sé stante, ma sono parte integrante degli orientamenti educativi e dei programmi di insegnamento.
      2. I consigli d'istituto nominano, tra i docenti, un referente dell'educazione di genere, con il compito di promuovere

 

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azioni e iniziative mirate al rispetto e all'applicazione nel sistema educativo dei valori relativi ai princìpi di uguaglianza dei diritti tra uomini e donne, in collaborazione con figure e organismi di parità preposti alle politiche di pari opportunità. Il referente è tenuto a coordinare la programmazione inerente all'educazione di genere secondo le modalità didattico-organizzative previste dal piano dell'offerta formativa.
      3. I contenuti e le modalità delle tematiche di cui al comma 2 devono essere adeguati all'età degli alunni e al loro diverso grado di maturità psico-fisica e devono tenere conto delle diverse proposte in un quadro di pluralismo culturale.